Proposta di disciplinare di produzione dell’olio
extravergine di oliva “MAJATICA” a denominazione di origine protetta (DOP)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta “MAJATICA” è riservata esclusivamente all’olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo e caratteristiche al consumo
L’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive della varietà “Majatica” in misura di almeno il 70% ed in misura non superiore al 30% da oliva delle seguenti varietà: “Coratina, Augellina, Justa, Leccino, Frantoio, Ogliarola”, da sole o congiuntamente.
Le caratteristiche dell’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
a) Acidità espressa in acido oleico: < = 0,5 %;
b) Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11;
c) Polifenoli totali: = > 120;
d) K232: < = 2,0.
Valutazioni organolettiche
1 Colore: verde con riflessi gialli;
2 Odore/flavour
2.1 Fruttato di oliva, da leggero a medio con note erbacee, con intensità della mediana da 1,5 a
4,5;
2.2 Amaro, da leggero a medio, con intensità della mediana da 1,0 a 4,0;
2.3 Piccante, da leggero a medio, con intensità della mediana da 1,0 a 4,0;
2.4 Equilibrato, con mediana dell’attributo amaro e/o quella dell’attributo piccante non
superiore di due punti a quella dell’attributo fruttato.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva “MAIATICA” DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Gallicchio, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Missanello, Sant’Arcangelo.
Art. 4
Origine
L’Olio Extravergine di Oliva “MAIATICA” DOP possiede specifiche qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e dei frantoiani che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione ed in particolare alla varietà Majatica.
La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a
cui si sottoporranno i produttori e l’organismo di controllo terrà un elenco
degli olivicoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono
preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP
“MAJATICA”, presentando richiesta all’organismo di controllo e fornendo tutti i
dati necessari per individuare l’oliveto e l’impianto di trasformazione e/o di
imbottigliamento, l’organismo di controllo, effettuati gli accertamenti, se
sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal
dispositivo di controllo, iscrive l’oliveto e l’impianto di trasformazione e/o
di imbottigliamento negli appositi registri.
Le olive, raccolte da oliveti preventivamente iscritti nell’apposito
registro per la produzione della DOP, vengono identificate nei contenitori,
trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della
molitura. Annualmente l’olivicoltore comunica all’organismo di controllo la
quantità di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite.
Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento
all’olivicoltore con indicazione della quantità e dell’oliveto di provenienza,
verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell’apposito registro.
Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole
con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di
olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive
rilasciate agli olivicoltori.
Annualmente il frantoio comunica all’organismo di controllo la produzione
di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantità di olive
conferite che hanno generato i lotti.
Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti
commerciali e di imbottigliamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di
imbottigliamento.
Coltivazione
La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all’olio le specifiche caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 x 5 o più larghi con intensità non superiore a 400 piante per ettaro, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso.
La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria, consentita contro l’occhio di pavone, la mosca delle olive “Dacus oleae” e la tignola “Prais oleae”, sarà attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata e potrà essere effettuata la produzione biologica. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l’uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le 10 tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso delle olive. La raccolta deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura, fino al 15 dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti o un ombrello per agevolare la raccolta ed evitare il contatto delle olive col terreno. Tuttavia è vietata la raccolta per la produzione della DOP delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E’ vietato altresì l’uso di cascolanti.
Il trasporto delle olive al
frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in contenitori di
plastica fessurate (cassette o bins) contenenti fino a 400 kg di olive, per
permettere la circolazione dell’aria ed evitare danni alle drupe. La fase di
conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile,
non superare le 48 ore e deve avvenire in modo da garantire l’aereazione delle
olive.
Metodo di ottenimento
La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell’olio comprende il territorio riportato all’art 3. Per la molitura delle olive e l’estrazione dell’olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici compreso il metodo Sinolea e per affioramento. E’ vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica e biochimica, quali l’uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 27°C per una durata massima di 40 minuti. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L’olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro. La temperatura di conservazione non deve superare i 18° C e non deve scendere al di sotto di 10° C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine/confezioni monodose.
L’imbottigliamento
può avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve
essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle
di trasferimento il lotto dell’olio ed il frantoio di produzione.
E’ consentito l’ottenimento dell’olio extravergine
“MAJATICA” DOP con metodo biologico e denocciolato.
Art.7
Legame
Il
territorio della Maiatica costituisce una parte collinare della Provincia di
Matera, è caratterizzato da un microclima caldo arido, da terreni di medio
impasto, a volte argillosi e calanchiferi, su cui l’olivo della cultivar
Majatica vive bene estraendo dall’argilla quanto di meglio la stessa contiene:
questa è una situazione particolare ed unica che conferisce caratteristiche
specifiche all’olio prodotto. La zona di produzione è un territorio uniforme,
per i terreni che sono tutti prevalentemente di natura argillosa, per un
microclima omogeneo caldo arido e, soprattutto, per la presenza di una varietà
di olivo predominante la Majatica, specifica del territorio, per cui, di fatto,
il territorio della Majatica si identifica con la varietà, tanto che in
Basilicata e nelle regioni limitrofe si indica in termini geografici,
territorio della Majatica o areale della Majatica con riferimento ai comuni di
cui all’art. 3, come documentato nella relazione storica: i tentativi di
trasferimento della cultivar, in epoca più o meno recente, nei comuni limitrofi
ha dato risultati negativi mostrando per la Majatica scarsa plasticità di
adattamento: anche il trasferimento della varietà in paesi più lontani come la
Spagna ha dato risultati negativi.
In questa zona l’olivo non è solo
risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità
paesaggistica ed ambientale del territorio, ed i sapienti olivicoltori e
frantoiani hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo un
olio dalle qualità uniche, apprezzato da sempre dai consumatori più esigenti e
proteggendo il territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo
è colpito. Non è un caso che i contadini della zona hanno da sempre coltivato
l’olivo della varietà Majatica unica ad essersi selezionata ed adattata in
questo ambiente.
L’olio extravergine di oliva MAJATICA e le stesse olive, conservate dopo uno specifico trattamento al forno, hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Da sempre l’olivo produceva reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi dell’olio e dell’oliva da forno che così hanno conquistato una vasta notorietà sul mercato nazionale e mondiale.
La coltivazione su terreni in pendenza, il
numero di piante per ettaro, l’allevamento a vaso a due o più branche, la
raccolta a mano e con l’ausilio di agevolatrici e/o di scuotitori, il trasporto
delle olive in contenitori fessurati, la coltivazione superficiale del terreno,
l’eliminazione delle erbe infestanti con la coltivazione del terreno e senza
l’uso di diserbanti, la potatura praticata ogni 2 -3 anni sono elementi
specifici dell’olivicoltura del territorio della Majatica.
In queste condizioni l’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all’ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.
Art. 8
Controlli
L’Olio Extravergine di Oliva “MAIATICA” DOP sarà
controllato da una struttura, conformemente all’Art. 10 del Reg. CEE 510/06.
Art. 9
Etichettatura e logotipo
Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
– il nome “MAIATICA”, al rigo sottostante “olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta”, oppure “olio extravergine di oliva DOP”;
– il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
– la quantità di olio contenuta nel recipiente;
– la dicitura “Olio imbottigliato dal produttore all’origine”, oppure “olio imbottigliato nella zona di produzione”, nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi, oppure “olio imbottigliato fuori dalla zona di produzione”, nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi fuori dalla zona di produzione;
– la campagna olearia di produzione;
– la data di scadenza;
– il lotto di produzione.
E’ vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.
E’ possibile l’utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione “MAJATICA”.
E’ consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.
Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall’Organismo di controllo.
La denominazione “MAJATICA” dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
–
–
–
– Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.